Art. 2.
  1. Alle persone affette da piu' minorazioni le quali, singolarmente
considerate,  darebbero  titolo  ad  una  delle  indennita'  previste
dall'articolo  1,  comma  2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della
legge 21  novembre  1988,  n.  508,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennita'
cumulativa pari alla somma delle  indennita'  attribuibili  ai  sensi
delle norme citate.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, lettere a) e b), e
          dell'art. 4 della legge n. 508/1988 (Norme  integrative  in
          materia  di  assistenza  economica agli invalidi civili, ai
          ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
             "Art.   1   (Aventi   diritto   alla    indennita'    di
          accompagnamento),   comma   2,   lettere  a)  e  b).  -  2.
          L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
               a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
               b) ai cittadini nei cui confronti sia stata  accertata
          una  inabilita'  totale per affezioni fisiche o psichiche e
          che si trovino nella  impossibilita'  di  deambulare  senza
          l'aiuto  permanente  di un accompagnatore o, non essendo in
          grado  di  compiere  gli  atti   quotidiani   della   vita,
          abbisognano di una assistenza continua".
             "Art.  4  (Istituzione,  misura  e  periodicita'  di una
          indennita'   di   comunicazione   in   favore   dei   sordi
          prelinguali).  -  1.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1988, ai
          sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di
          comunicazione  non  reversibile,  al  solo   titolo   della
          minorazione,  dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
          mensilita'.
             2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  ai
          sordomuti  titolari  dell'assegno mensile di cui alla legge
          26  maggio  1970,  n.  381,  trasformato  in  pensione  non
          reversibile   dall'art.   14-septies  del  decretolegge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi
          con decorrenza dal  primo  mese  successivo  alla  data  di
          presentazione della domanda stessa.
             3.  Per  gli  anni  successivi, l'adeguamento automatico
          della indennita' di cui al comma 1 sara'  calcolato,  sulla
          base   degli  importi  sopra  indicati,  con  le  modalita'
          previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
          n. 656".