Art. 3.
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni
a decorrere dal 1992, si provvede:
    a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991,  mediante  riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per il  medesimo  anno,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi
civili e per gli invalidi civili";
    b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991,  mediante  riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per il  medesimo  anno,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Riforma della dirigenza
statale";
    c) quanto a lire 69.000 milioni per  ciascuno  degli  anni  1992,
1993  e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI