Art. 13.
                            T a r i f f e
  1. Il  servizio  di  taxi  si  effettua  a  richiesta  diretta  del
trasportato  o  dei  trasportati dietro pagamento di un corrispettivo
calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe  determinate
dalle competenti autorita' amministrative.
  2.  La  tariffa  e' a base multipla per il servizio urbano e a base
chilometrica per il servizio extra urbano.
  3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di  noleggio  con
conducente  e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il
trasporto  puo'  essere  effettuato  senza  limiti  territoriali;  la
prestazione del servizio non e' obbligatoria.
  4.  Il  Ministro  dei  trasporti emana, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  disposizioni  concernenti  i
criteri  per  la  determinazione  di un tariffa chilometrica minima e
massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.