Art. 14.
                      Disposizioni particolari
  1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono  accessibili
a tutti i soggetti portatori di handicap.
  2.  I  comuni,  nell'ambito  dei regolamenti di cui all'articolo 5,
dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per  il
trasporto  di  soggetti portatori di handicap, nonche' il numero e il
tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche  al  trasporto  di
soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione
della  legge  30  marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
  3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni  provincia
dalla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
previo parere del competente ufficio  compartimentale  o  provinciale
della  motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione, in base
ai  criteri  della  popolazione,  della  estensione  territoriale   e
dell'intensita'  del  movimento turistico, di cura o di soggiorno, le
autovetture adibite al servizio di taxi sono  esonerate  dall'obbligo
del   tassametro.   E'   inoltre   consentito   che   le  autovetture
immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
  4.  Restano  salve   le   agevolazioni   fiscali   previste   dalla
legislazione   statale   e   le   altre   agevolazioni   previste  da
provvedimenti adottati dalle regioni.
 
          Note all'art. 14:
             - La legge n. 118/1971 reca: "Conversione in  legge  del
          decreto-legge  30  gennaio  1971,  n.  5,  e nuove norme in
          favore dei mutilati ed invalidi civili".
             - Il D.P.R. n. 384/1978 reca: "Regolamento di attuazione
          dell'art.  27 della legge 30 marzo 1971, n. 118,  a  favore
          dei  mutilati  e  invalidi  civili,  in materia di barriere
          architettoniche e trasporti pubblici".