Art. 2. 
                          Servizio di taxi 
  1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare  le  esigenze  del
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si  rivolge  ad
una  utenza  indifferenziata;  lo  stazionamento  avviene  in   luogo
pubblico;  le  tariffe  sono  determinate  amministrativamente  dagli
organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del  servizio;
il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  avvengono
all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 
  2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1  la  prestazione  del  servizio   e'   obbligatoria.   Le   regioni
stabiliscono idonee sanzioni  amministrative  per  l'inosservanza  di
tale obbligo. 
  3. Il servizio pubblico  di  trasporto  di  persone  espletato  con
natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite  aree  e  le
cui tariffe sono soggette a disciplina comunale  e'  assimilato,  ove
possibile,  al  servizio  di  taxi,  per  cui  non  si  applicano  le
disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o  della
navigazione interna, salvo che  per  esigenze  di  coordinamento  dei
traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le  pro-
cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.