Art. 5.
                         Competenze comunali
  1. I comuni, nel predisporre  i  regolamenti  sull'esercizio  degli
autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
    a)  il  numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad
ogni singolo servizio;
    b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
    c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il  servizio
di taxi;
    d)  i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e  della   autorizzazione   per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.