Art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
Nota all'art. 6: - L'ottavo e il nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, cosi' recitano: "I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture, i servizi da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f), dell'art. 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale".