Art. 8 
   Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 
 
  1.  La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio   con
conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso
bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle
in forma singola o associata. 
  2. La licenza  e  l'autorizzazione  sono  riferite  ad  un  singolo
veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un  medesimo  soggetto,
il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente. E' invece ammesso il  cumulo,  in  capo  ad  un  medesimo
soggetto, di piu' autorizzazioni  per  l'esercizio  del  servizio  di
noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad  un  medesimo
soggetto, il cumulo della licenza per  l'esercizio  del  servizio  di
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
con conducente, ove eserciti  con  natanti.  Le  situazioni  difformi
devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  3.  Per  poter  conseguire  l'autorizzazione  per  l'esercizio  del
servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita'
di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i  veicoli
o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. 
  4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto  alla
guida del titolare della licenza per un periodo di tempo  complessivo
di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa  di
noleggio con conducente per il medesimo periodo,  costituisce  titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio  del
servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio
di noleggio con conducente.