Art. 20. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni 1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. 2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale. 3. L'importo delle annualita' di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali. 4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 e' fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti: a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; b) di iscrivere in bilancio spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie; c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna. 5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facolta' di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalita' di cui al comma 2.