Art. 20. 
       Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni 
  1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione
risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti
consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di
mutui, anche in  deroga  alle  limitazioni  stabilite  dalle  vigenti
disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario  e
speciale; i mutui possono  essere  assunti  solo  dalle  regioni  che
abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. 
  2. Gli oneri di ammortamento sono  a  carico  delle  regioni  e  al
relativo pagamento  in  favore  delle  aziende  e  istituti  mutuanti
provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante  prelievo  dei
fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo  comune,
previa delega regionale. 
  3. L'importo delle annualita' di ammortamento va  computato,  negli
esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione
ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai  sensi
delle vigenti disposizioni statali. 
  4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1  e'  fatto
divieto per il triennio successivo a quello in cui  i  mutui  vengono
contratti: 
    a) di procedere alla copertura di posti di  ruolo  vacanti  nelle
piante organiche; 
    b) di iscrivere in bilancio spese  per  attivita'  discrezionali,
fatte  salve  quelle  afferenti  il  cofinanziamento  regionale   per
l'attuazione delle politiche comunitarie; 
    c) di  impegnare  somme  superiori  a  quelle  relative  all'anno
precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e
manutenzione di  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  persone;  spese
postali e  telefoniche;  acquisti  ed  abbonamenti  a  pubblicazioni;
partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna. 
  5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere,  alle
regioni che  ricorrano  alla  facolta'  di  cui  al  comma  1,  mutui
decennali per il consolidamento di passivita' pregresse  dovute  alla
Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con
le modalita' di cui al comma 2.