Art. 4.
  1. Al titolo  VII  della  tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
regionali,  riferito  ai  trasporti,  alla  navigazione  e  ai  porti
lacuali, sono apportate le seguenti rettifiche:
   gli importi della tassa di rilascio e della  tassa  annuale  della
voce  di  tariffa  di  cui  al  numero  d'ordine  41,  concernente la
concessione  di  servizi  pubblici   automobilistici   di   interesse
regionale  relativi  ai  punti  1),  2)  e  3),  sono rispettivamente
rettificati in: 1) L. 380.000, 2) L. 229.000 e 3) L. 77.500;
   l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della  voce
di  tariffa  di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione
di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e  per  studenti  e
per  ciascun  anno  di durata della concessione, e' rettificato in L.
9.500.