Art. 4. 
                          Piani di recupero 
  1. Per  l'adozione  dei  piani  di  recupero  riguardanti  zone  di
interesse storico-artistico, devono  essere  previamente  sentite  le
competenti soprintendenze, le  quali  provvedono  a  dare  il  propro
parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,  il
parere si intende acquisito. 
  2. Per favorire il completamento della  ricostruzione,  i  consigli
comunali  possono  prorogare  non  oltre  il  31  dicembre  1994   la
sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali  di  cui
all'articolo  44  del  citato  testo  unico  approvato  con   decreto
legislativo n. 76 del 1990. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  44  del sopracitato testo unico
          approvato con D.Lgs. n. 76/1990 e' il seguente:
             "Art. 44  (Programma  di  attuazione  dei  piani  e  dei
          progetti  regionali  di  sviluppo).  - Per l'attuazione dei
          piani e dei  progetti  di  cui  al  precedente  articolo  i
          consigli  regionali  della  Basilicata  e  della  Campania,
          approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di
          sviluppo.  Il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  delibera entro
          sessanta giorni dalla data di ricevimento.
             2.  I  piani  triennali  di  sviluppo  devono  prevedere
          programmi pluriennali di intervento che individuano:
               a) i progetti da realizzare;
               b)  i  soggetti  pubblici e privati responsabili della
          loro realizzazione;
               c) le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti;
               d)  le  quote  finanziarie  da  assegnare  ai  singoli
          settori  e  ai  singoli  progetti, nonche' il livello degli
          incentivi da  destinare  alle  imprese  artigiane  iscritte
          all'abo  previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e suc-
          cessive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane
          nei cui territori ricadono comuni dichiarati  disastrati  e
          negli altri comuni dichiarati disastrati;
               e)  i  progetti e le opere per la cui realizzazione si
          adottno proceduere straordinarie.
             3. I presidenti delle giunte regionali della Campania  e
          della   Basilicata   provvedono  all'attuazione  dei  piani
          regionali di  sviluppo  di  cui  al  primo  comma.  Per  la
          realizzazione  dei  progetti  e  delle  opere  di  cui alla
          lettera e) del comma precedente  si  avvalgono  dei  poteri
          straordinari  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 9 del
          decreto-legge 27 febbraio  1982,  n.  57,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa
          autorizzazione del CIPE essi possono disporre  l'inclusione
          di  opere  gia'  finanziate  da  altre  leggi  ordinarie  e
          speciali tra  quelle  previste  nella  citata  lettera  e),
          purche'  tali  opere risultino funzionalmente collegate con
          l'attuazione del piano triennale".