Art. 5. Incompatibilita' 1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attivita' professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere. 2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 3. Non sono ammesse convenzioni ne' con singoli, ne' con studi professionali, associati e non; quelle gia' stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. E' ammessa deroga solo se la convenzione si renda necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale. 4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione dei lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria. 5. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali. 6. La carica di membro delle commissioni, di cui all'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attivita' di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 5: - Per il titolo della legge n. 219/1981 si veda in nota all'art. 2. - Per il titolo del testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 si veda in nota all'art. 1. Si trascrive il testo del relativo art. 19: "Art. 19 (Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo). - 1. La commissione di cui all'art. 18, comma 1, e' composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e' presieduta dal sindaco o suo delegato ed e' eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione e' corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11. 2. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia. 3. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo e' vincolante. 4. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso. 5. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato. 6. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato. 7. In mancanza di disponibilita' finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12. 8. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unita' immobiliari colpite al sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli itituti di credito, convenzionati con i comuni ai sensi dell'art. 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'art. 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'art. 20 e nel comma 2 dell'art. 21. 9. Il sindaco in relazione all'entita' dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. 10. I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni. 11. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64".