Art. 5. 
                          Incompatibilita' 
  1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate
le opere pubbliche e private  finanziate  ai  sensi  della  legge  14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' incompatibile con
quella di progettista, direttore dei lavori o  collaudatore  di  tali
opere o con l'esercizio di attivita' professionali comunque  connesse
con lo svolgimento di dette opere. 
  2. Gli amministratori locali non  possono  partecipare  come  soci,
consulenti o collaboratori a ditte che  emettano  fatture  sui  fondi
pubblici di cui alla legge 14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni. 
  3. Non sono ammesse convenzioni ne'  con  singoli,  ne'  con  studi
professionali, associati e non; quelle gia'  stipulate  decadono  con
l'entrata in vigore della presente legge. E' ammessa deroga  solo  se
la convenzione  si  renda  necessaria  per  la  mancanza  di  tecnici
nell'organico comunale. 
  4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri,  architetti,
geometri, geologi per progettazione, direzione dei  lavori,  studi  e
collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il  Ministero  dei
lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria. 
  5. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio
1981,   n.   219,   e   successive   modificazioni,   sono   affidati
esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali. 
  6. La carica di membro delle commissioni, di  cui  all'articolo  19
del citato testo unico approvato con decreto legislativo  n.  76  del
1990, e l'assunzione di  incarichi  in  regime  di  convenzioni  sono
incompatibili  con  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  progettista,
direttore dei lavori,  collaudatore  di  opere  private  e  pubbliche
finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e  successive
modificazioni. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  sono  in  condizioni  di  incompatibilita'   possono
esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 23 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Note all'art. 5:
             - Per il titolo della legge n. 219/1981 si veda in  nota
          all'art.  2.
             -  Per il titolo del testo unico approvato con D.Lgs. n.
          76/1990 si veda in nota all'art. 1. Si trascrive  il  testo
          del relativo art. 19:
             "Art.  19  (Disciplina  delle commissioni comunali e del
          procedimento di  assegnazione  del  contributo).  -  1.  La
          commissione  di  cui all'art.   18, comma 1, e' composta da
          quattro membri, di cui almeno due  tecnici,  e'  presieduta
          dal  sindaco  o  suo  delegato  ed  e' eletta dal consiglio
          comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di
          una rappresentanza della minoranza  consiliare.  Ai  membri
          della commissione e' corrisposto per ogni perizia esaminata
          e  definita  un  compenso  della  misura  di lire 25.000. I
          comuni terremotati ai fini dell'espressione del  parere  di
          cui   al   primo  comma  del  precedente  articolo  possono
          costituire piu' commissioni, in relazione al  numero  delle
          domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10
          e 11.
             2.  Le  predette  commissioni  sostituiscono a tutti gli
          effetti di cui  al  presente  testo  unico  la  commissione
          edilizia.
             3.  Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del
          progetto esecutivo,  le  commissioni  esprimono  il  parere
          sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del
          relativo  contributo, ai sensi del presente testo unico. Il
          parere sulla determinazione del contributo e' vincolante.
             4. Nei trenta giorni successivi  il  sindaco,  anche  in
          assenza   del   parere   della   commissione,   emette   il
          provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando
          l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale,
          ove espresso.
             5.  Per  gli  interventi  di   ricostruzione,   con   il
          provvedimento  di  cui  al comma precedente, ed in presenza
          delle disponibilita' finanziarie,  il  sindaco  assegna  il
          relativo  contributo  come  determinato  nei  limiti  degli
          articoli 10 e 12, con riserva di liquidare,  a  consuntivo,
          l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.
             6.   Per   gli   interventi   di   riparazione,  con  il
          provvedimento di cui  al  comma  4  ed  in  presenza  delle
          disponibilita'  finanziarie, il sindaco assegna il relativo
          contributo, che e' pari all'importo riportato  nel  computo
          metrico  e  stima, aggiornato alla data di assegnazione del
          contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli  11  e
          12  con  riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del
          contributo, nei limiti di quello assegnato.
             7. In mancanza di disponibilita' finanziarie, il sindaco
          indica   il   contributo,   riservandosi,    ad    avvenuta
          integrazione   dei   fondi,  la  formale  determinazione  e
          assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione
          degli articoli 10, 11 e 12.
             8. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione  e  di
          riparazione  delle  unita'  immobiliari colpite al sisma, i
          soggetti interessati di cui  al  comma  precedente  possono
          richiedere  agli  itituti  di  credito, convenzionati con i
          comuni ai sensi dell'art. 20,  anticipazioni  in  relazione
          allo  stato  di  avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi
          gravano per due terzi sul fondo di cui all'art. 3.  In  tal
          caso  il  costo  di  intervento  resta riferito all'anno di
          concessione  delle  anticipazioni.  Per  il  saldo  e   per
          l'erogazione  delle  anticipazioni di cui al presente comma
          si applicano le  disposizioni  contenute,  rispettivamente,
          nel comma 4 dell'art. 20 e nel comma 2 dell'art. 21.
             9.  Il  sindaco  in  relazione  all'entita' dei progetti
          esecutivi  presentati,  fissa  il   numero   delle   sedute
          settimanali  delle  commissioni  comunali,  le quali devono
          esprimere il parere di competenza nel termine previsto  nel
          comma  3.  A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione
          dei componenti assenti o impediti  con  funzionari  tecnici
          del comune o di altri enti.
             10.  I  provvedimenti  di assegnazione del contributo di
          cui ai precedenti commi sono formati in  duplice  esemplare
          di  cui  uno  viene  conservato  dal  segretario  comunale,
          rubricato  in  ordine  alfabetico  dopo   l'affissione   al
          pubblico per dieci giorni.
             11.  Controlli  periodici,  in  particolare  per  quanto
          concerne l'osservanza  delle  norme  di  edilizia  in  zona
          sismica,  vengono  effettuati  per  sorteggio  dagli uffici
          tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti
          gli effetti  la  vigilanza  per  l'osservanza  delle  norme
          tecniche di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n.
          64".