Art. 5.
  1. Con separato decreto ministeriale sono fissate  le  tariffe  del
servizio.
  2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto
1985,  citato  nelle premesse, concernente l'istituzione del servizio
radiomobile di teleavviso personale (teledrin),  nonche'  il  decreto
ministeriale  3  agosto 1985, ugualmente citato nelle premesse, nella
parte in cui disciplina il servizio  radiomobile  terrestre  pubblico
veicolare di avviso.
  3.  Al  servizio  radiomobile pubblico di teleavviso personale, per
quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le  norme  di
cui  al  decreto  ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale
sono  state  approvate  le  condizioni  di  abbonamento  al  servizio
telefonico.
  4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: VIZZINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1992
  Registro n. 3 Poste, foglio n. 301