Art. 5. 1. Con separato decreto ministeriale sono fissate le tariffe del servizio. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, concernente l'istituzione del servizio radiomobile di teleavviso personale (teledrin), nonche' il decreto ministeriale 3 agosto 1985, ugualmente citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare di avviso. 3. Al servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico. 4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 gennaio 1992 Il Ministro: VIZZINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1992 Registro n. 3 Poste, foglio n. 301