Art. 5. 
                         Norme previdenziali 
  1. Sono obbligatoriamente iscritti al  Fondo  per  le  pensioni  al
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla  legge
4 dicembre  1956,  n.  1450,  e  successive  modificazioni,  tutti  i
dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973,
n. 44, delle societa' di cui all'articolo 5 della predetta  legge  n.
1450 del 1956, di  quelle  di  cui  all'articolo  4  della  legge  11
dicembre 1962, n. 1790, nonche' il personale transitato alla Societa'
o alle concessionarie ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  4.  Le
predette societa' hanno l'obbligo di garantire, a tutti i  dipendenti
in servizio alla data di entrata in vigore della presente  legge,  la
costituzione   di   un'unica   posizione   assicurativa   dell'intera
situazione previdenziale singolarmente maturata, e a  tal  fine  sono
tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della
riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, e  sulla  base  delle  tabelle  allegate  al
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  19
febbraio 1981, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto  del  trasferimento  al
Fondo,  da  parte  della  gestione  o  delle  gestioni   interessate,
dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di  loro
pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del  4,5
per cento. 
  2.  Gli  oneri   relativi   alla   costituzione   della   posizione
assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4  sono
cosi' ripartiti: 
    a) a carico dello stato di previsione della spesa  del  Ministero
del  tesoro,  nella  misura  del  52,5  per   cento   delle   riserve
matematiche, riferite alla data di cancellazione  del  personale  dai
ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al
menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il
citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  19
febbraio 1981; 
    b) a carico della Societa' o delle concessionarie per la restante
quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali  societa'
risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza e'  versata
da esse all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1,
maggiorati dell'interesse annuo del 5 per  cento,  e'  effettuato  in
quindici annualita' costanti posticipate. 
  4. Hanno facolta' di conservare  il  trattamento  previdenziale  in
atto i dipendenti che, gia' iscritti al Fondo, facciano richiesta  in
tal senso entro dodici mesi  dall'assunzione  in  aziende  che  siano
controllate direttamente  o  indirettamente  dalle  societa'  di  cui
all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur  non
gestendo servizi  in  concessione,  svolgono  attivita'  strettamente
connesse all'esercizio delle telecomunicazioni. 
  5. Il personale che non ha esercitato  nei  termini  l'opzione  per
l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'articolo 4, ha titolo alla
liquidazione dell'indennita' di buonuscita alla  data  di  cessazione
del rapporto di pubblico impiego.