Art. 5. Norme previdenziali 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle societa' di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonche' il personale transitato alla Societa' o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Le predette societa' hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento. 2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono cosi' ripartiti: a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981; b) a carico della Societa' o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali societa' risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza e' versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato. 3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, e' effettuato in quindici annualita' costanti posticipate. 4. Hanno facolta' di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, gia' iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle societa' di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attivita' strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni. 5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'articolo 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.