IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "I magistrati sono trattenuti in servizio fino  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta', purche' comunichino il loro consenso al
Consiglio superiore della magistratura  almeno  sei  mesi  prima  del
compimento del settantesimo anno.".