Art. 6.
1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine,
dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo:
"Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita'
esercitate.";
b) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli accertamenti notificati nel periodo compreso tra il
1 gennaio e il 30 aprile 1992 puo' essere presentata dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 38 ovvero ai sensi dell'articolo
32; in quest'ultimo caso l'accertamento opera per la differenza, al
netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui
al comma 1.";
c) all'articolo 44, comma 1, le parole "ai sensi dell'articolo
54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 54 e
55";
d) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non
trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a
4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni
periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di
soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate.";
e) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui
al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.";
f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini
ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del
tributo.";
h) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
" 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora.";
i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le
seguenti: "l'accertamento e";
l) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli da
44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 44,
45, 46 e 48";
m) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44";
n) all'articolo 59, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
"1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati
indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte
afferente i maggiori imponibili dichiarati.".
2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.".