Art. 17.
               Liquidazione dei compensi ai commissari
  1.   Le   competenze  spettanti  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici a norma dell'art. 5 della  legge  8  dicembre  1956,  n.
1378,  e  successive  modificazioni, vengono liquidate dagli istituti
tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformita' di quanto
previsto per gli esami di maturita' dall'art. 6 del decreto-legge  21
giugno  1980,  n.  267, convertito, con modificazioni, nella legge 23
luglio 1980, n. 383.
  2. I fondi all'uopo occorrenti vengono  accreditati  dal  Ministero
della  pubblica  istruzione,  a  seconda delle necessita', secondo le
vigenti procedure di contabilita' dello Stato.
 
          Note all'art. 17:
             - Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota
          alle premesse. L'art. 5 di  detta  legge,  come  sostituito
          dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, fissa la
          misura   del   compenso  ai  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici  degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione
          all'esercizio delle professioni.
             -   L'art.   6  del  D.L.  n.  267/1980  (Norme  per  la
          rivalutazione e la liquidazione dei compensi  spettanti  ai
          componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali,
          al  fine  di assicurare il regolare svolgimento degli esami
          finali dell'anno scolastico 1979-80) e' cosi' formulato:
             "Art.   6.   -   Alla   liquidazione    dei    compensi,
          dell'indennita'  di trasferta ed al rimborso delle spese di
          viaggio  di  cui  al   presente   decreto   provvedono   le
          istituzioni  scolastiche  presso  le  quali si svolgono gli
          esami e i corsi di cui ai  precedenti  articoli,  ai  sensi
          dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          maggio  1974,  n.  416,  e del decreto interministeriale 28
          maggio  1975,  concernente  le  istruzioni  amministrativo-
          contabili per le scuole statali.
             I  fondi  occorrenti  gravano sul bilancio del Ministero
          della pubblica istruzione e sono posti a disposizione delle
          predette  istituzioni  scolastiche  per  il   tramite   dei
          provveditorati   agli   studi  competenti  per  territorio,
          mediante aperture di credito a favore dei provveditori agli
          studi, e direttamente a favore dei funzionari delegati  per
          quanto  riguarda  gli  istituti di istruzione artistica non
          dotati di personalita' giuridica".