Art. 17. Liquidazione dei compensi ai commissari 1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformita' di quanto previsto per gli esami di maturita' dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383. 2. I fondi all'uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessita', secondo le vigenti procedure di contabilita' dello Stato.
Note all'art. 17: - Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota alle premesse. L'art. 5 di detta legge, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, fissa la misura del compenso ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. - L'art. 6 del D.L. n. 267/1980 (Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80) e' cosi' formulato: "Art. 6. - Alla liquidazione dei compensi, dell'indennita' di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio di cui al presente decreto provvedono le istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono gli esami e i corsi di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e del decreto interministeriale 28 maggio 1975, concernente le istruzioni amministrativo- contabili per le scuole statali. I fondi occorrenti gravano sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sono posti a disposizione delle predette istituzioni scolastiche per il tramite dei provveditorati agli studi competenti per territorio, mediante aperture di credito a favore dei provveditori agli studi, e direttamente a favore dei funzionari delegati per quanto riguarda gli istituti di istruzione artistica non dotati di personalita' giuridica".