Art. 3. Domande di ammissione 1. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale ed unitamente ai documenti di rito inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al collegio dei periti industriali indicato nel precedente art. 1. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione puo' aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.