Art. 3.
                        Domande di ammissione
  1.  Le  domande  di  ammissione  agli  esami,  compilate secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 4, devono essere  indirizzate
all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in
carta  legale  ed  unitamente  ai  documenti di rito inviate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro  il  termine  stabilito
dall'ordinanza  ministeriale,  al  collegio  dei  periti  industriali
indicato nel precedente art. 1.
  2. Le domande  si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  purche'
spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice  la  relativa
sessione  di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante.
  3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano  spedito  le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti  prescritti  dal  precedente
art. 2.
  4.  L'esclusione  puo'  aver  luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.