Art. 15 
                              Vigilanza 
 
  1. Sono assoggettati ad ispezione  ordinaria  annuale  le  societa'
cooperative e i loro consorzi che abbiano un  fatturato  superiore  a
lire  trenta  miliardi,  ovvero  che  detengano   partecipazioni   di
controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche' le societa'
cooperative  edilizie  di  abitazione  e  i  loro  consorzi  iscritti
all'albo di cui all'articolo 13. 
  2. Le societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  che  abbiano  un
fatturato  superiore  a  lire  ottanta  miliardi  o   che   detengano
partecipazioni di controllo in societa' per azioni o  che  possiedano
riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o  che  raccolgano
prestiti o conferimenti di soci finanziatori  superiori  a  lire  tre
miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al  comma
1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da  parte
di una societa'  di  revisione  iscritta  all'albo  speciale  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo
1975, n. 136, o da parte di una societa' di revisione autorizzata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  ai  sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che  siano  convenzionate  con
l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11,  comma  1,  primo
periodo, della presente legge, alla quale le societa' cooperative o i
loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per  le  societa'
cooperative e i loro consorzi non  aderenti  ad  alcuna  associazione
riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da  una
delle societa' di revisione iscritte in un  apposito  elenco  formato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per  le  societa'
cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni
a statuto speciale, la certificazione del bilancio  viene  effettuata
da una delle societa' di revisione  iscritte  negli  elenchi  formati
dalle regioni stesse. 
  3. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi
sono tenuti ad affiggere presso la propria  sede  sociale,  in  luogo
accessibile ai soci, un estratto del processo verbale  relativo  alla
piu' recente ispezione, ordinaria  o  straordinaria,  eseguita  dagli
organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a  consegnare
tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del  processo
verbale medesimo. L'avvenuta  consegna  deve  risultare  da  apposito
documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti  a  controllare
il rispetto di tali disposizioni, riferendone  nel  processo  verbale
relativo all'ispezione successiva. 
  4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di
cui  all'articolo  8  del  citato  decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
modificazioni,  e'  determinato  in  relazione   ai   parametri   del
fatturato, del numero dei soci  e  del  capitale  sociale,  anche  in
concorso tra loro, nella  misura  e  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro  la
prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento  del
contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella  misura
del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento
del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la
societa' cooperativa o il consorzio  possono  essere  cancellati  dal
registro prefettizio e dallo schedario  generale  della  cooperazione
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, su iniziativa del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e con la procedura di  cui  all'articolo  26,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.  266,  si
procedera' all'individuazione di  un  profilo  professionale,  e  del
relativo contenuto, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle
societa' cooperative e sui loro consorzi. 
  7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile
sono sottoposti alla vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, salvo quanto disposto  da  leggi  speciali.  Tale
vigilanza si esercita secondo le modalita' previste per  le  societa'
cooperative. 
  8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle  regioni  a
statuto  speciale  nell'ambito  del  rispettivo  territorio  e  della
rispettiva competenza. 
 
          Note all'art. 15:
             -   Il   testo   dell'art.  8  del  D.P.R.  n.  136/1975
          (attuazione della delega di cui  all'art.  2,  lettera  a),
          della  legge  7  giugno  1974,  n.    216,  concernente  il
          controllo contabile e la certificazione dei  bilanci  delle
          societa' per azioni quotate in borsa), e' il seguente:
             "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione ).-La
          Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa provvede
          alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione
          abilitate  all'esercizio  delle  funzioni  indicate   negli
          articoli 1 e 7 del presente decreto.
             Nell'albo  speciale  possono essere iscritte le societa'
          autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.  1966
          e  del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano
          ai seguenti requisiti:
               1) per tutti i tipi  di  societa',  l'oggetto  sociale
          deve   essere   limitato   all'organizzazione  e  revisione
          contabile di aziende, con  esclusione  di  qualsiasi  altra
          attivita';
               2)  per tutti i tipi di societa', la maggioranza degli
          amministratori  deve  essere  costituita:  a)  da   dottori
          commercialisti  o  ragionieri  iscritti nei rispettivi albi
          professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,
          che abbiano esercitato attivita' di  revisione  per  almeno
          cinque  anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di
          cui al successivo art. 13; b) da persone munite  di  titolo
          di   studio   non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di
          istruzione  secondiaria  di  secondo  grado   che   abbiano
          esercitato  per almeno cinque anni le funzioni indicate nel
          secondo comma  dell'art.  12  del  regio  decreto-legge  24
          luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937,
          n.  517, e che aabiano conseguito l'idoneita' nell'esame di
          cui al successivo art. 13;
               3)  per  le  societa'  semplici  devono  osservarsi le
          modalita' di pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice
          civile;
               4)  per   le   societa'   con   soci   illimitatamente
          responsabili;  a)  la  maggioranza dei soci illimitatamente
          responsabili   deve   essere    costituita    da    dottori
          commercialisti  o  ragionieri  iscritti nei rispettivi albi
          professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
          b) deve essere fornita la prova che i soci  illimitatamente
          responsabili   sono   in   grado   di   rispondere  per  le
          obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o  mediante
          garanzia  finanziaria  o assicurativa ritenuti idoeni dalla
          Commissione;
               5) per le societa' a responsabilita'  limitata  o  per
          azioni  il capitale sociale non puo' essere inferiore a 500
          milioni di lire  e  i  soci  possono  essere  soltanto:  a)
          istituti  di  credito  di  diritto  pubblico;  b) banche di
          interesse nazionale; c) istituti, anche  se  costituiti  in
          forma    di    societa'    per   azioni,   che   esercitano
          prevalentemente  il  credito  a  medio  e   lungo   termine
          sull'intero territorio nazionale.
             Le  societa'  costituite  all'estero, operanti in Italia
          mediante stabili organizzazioni  ed  autorizzate  ai  sensi
          della  legge  23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto
          22 aprile 1940, n. 531,  escluse  quelle  per  azioni  o  a
          responsabilita'  limitata o di tipo corrispondente, possono
          essere   iscritte   nell'albo   speciale   alle    seguenti
          condizioni:
               a)  che  forniscano  la prova di avere esercitato, per
          almeno dieci anni, attivita' di organizzazione e  revisione
          contabile,  salvo  che non si tratti di societa' costituite
          in conformita' della legge di uno degli Stati membri  della
          Comunita'  economica  europea e riconosciute ai sensi della
          convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220.
               b) che la stabile organizzazione nel territorio  dello
          Stato,   che   esercita  l'attivita'  di  organizzazione  e
          revisione contabile, non eserciti alcun'altra attivita';
               c) che siano rispettati i requisiti di cui  ai  numeri
          2)   e   4)   del  secondo  comma.  Oltre  che  da  dottori
          commercialisti   o   ragionieri   iscritti    negli    albi
          professionali  italiani  o nel ruolo dei revisori ufficiali
          dei conti, la maggioranza degli amministratori e  dei  soci
          illimitatamente  responsabili  puo' essere costituita anche
          da professionisti  con  qualifiche  estere  corrispondenti,
          iscritti   nei  corrispondenti  albi  esteri  o  muniti  di
          equipollente abilitazione professionale.  L'equipollenza  o
          corrispondenza  delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo
          o dell'abilitazione professionale e del titolo di studio e'
          valutata dalla Commissione.
             Le societa' estere iscritte nell'albo  speciale  debbono
          trasmettere  alla  Commissione il bilancio annuale relativo
          alla stabile organizzazione  che  esercita  nel  territorio
          dello   Stato   attivita'  di  organizzazione  e  revisione
          contabile, anche quando la legge applicabile alle  societa'
          stesse non prescriva la redazione del bilancio.
             Le  azioni  della societa' di revisione costituita sotto
          forma di societa' per azioni devono essere nominative e non
          possono essere trasferite mediante girata.
             Il  trasferimento  delle  azioni  o  delle  quote  e  la
          sostituzione  degli amministratori e dei direttori generali
          delle societa' di revisione, in qualunque forma costituite,
          devono essere comunicati alla Commissione  nel  termine  di
          dieci  giorni,  a  pena  di  cancellazione  della  societa'
          dall'albo speciale.
             I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i  notai  e
          gli   agenti   di   cambio   non   possono  essere  soci  o
          amministratori  delle  societa'   di   revisione   iscritte
          nell'albo speciale.
          I  dottori  commercialisti,  i  ragionieri  e gli esercenti
          altre professioni intellettuali per le quali e'  necessaria
          l'iscrizione  in  appositi  albi  o elenchi che siano soci,
          amministratori  o  dipendenti  di  societa'  di   revisione
          iscritte  nell'albo  speciale non possono esercitare alcuna
          attivita' professionale  o  di  consulenza  fino  a  quando
          permanga il rapporto con la societa' di revisione.
             Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso
          il   quinto  anno  successivo  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto".
             - Il testo dell'art.  8  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947,
          cosi' come da ultimo sostituito dall'art. 15 della legge 17
          febbraio 1971, n. 127, e' il seguente:
             "Art.  8  (Contributi  e  spese  per le ispezioni). - Le
          societa' cooperative  dovranno  versare,  in  relazione  al
          numero  dei  soci ed al capitale versato, un contributo per
          le spese relative alle ispezioni ordinarie nella  misura  e
          con  le  modalita'  che saranno stabilite dal Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.
             Le  cooperative  che  sono  aderenti  alle  associazioni
          nazionali   di   cui   all'art.  4  del  presente  decreto,
          verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le
          altre verseranno  i  contributi  stessi  al  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  che  provvedera'  a
          depositarli  presso  un  istituto  di  credito  di  diritto
          pubblico.
             Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale   saranno   stabilite   le    modalita'    relative
          all'amministrazione   dei   contributi  di  pertinenza  del
          Ministero, i quali saranno destinati alla  copertura  delle
          spese   comunque   connesse  con  le  ispezioni  ordinarie,
          comprese quelle per la formazione di personale  qualificato
          per l'esecuzione delle ispezioni medesime.
             Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute
          dal   Ministero   risultassero  inferiori  al  gettito  dei
          contributi di revisione, il Ministero disporra l'erogazione
          della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare
          personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a
          favore del movimento cooperativo in genere,  anche  tramite
          le   associazioni  nazionali  di  categoria  giuridicamente
          riconosciute.
             Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a
          carico  del  bilancio  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale".
             - Il testo dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 266/1987
          (Norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          del  26  marzo  1987  concernente il comparto del personale
          dipendente dai MInisteri) e' il seguente:  "3.  Le  singole
          amministrazioni    individueranno,    d'intesa    con    le
          organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito
          con  il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte
          di cui al comma 2, i profili  professionali  da  istituire,
          modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  l'attivazione
          della procedura prevista dall'art. 6 della legge  29  marzo
          1983,  n.  93.    Nella  stessa  sede  si  fara' luogo, ove
          necessario, alla revisione delle modalita'  di  accesso  ai
          singoli profili e dei requisiti necessari".