Art. 6. 
Assemblea speciale dei  possessori  delle  azioni  di  partecipazione
                             cooperativa 
  1.  L'assemblea   speciale   dei   possessori   delle   azioni   di
partecipazione cooperativa delibera: 
   a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 
   b)  sull'approvazione  delle  deliberazioni  dell'assemblea  della
societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 
   c) sulla costituzione di un fondo per  le  spese  necessarie  alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; 
   d) sugli altri oggetti di interesse comune. 
  2. L'assemblea speciale  esprime  annualmente  un  parere  motivato
sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi   pluriennali   di   cui
all'articolo 5, comma 3. 
  3. L'assemblea speciale e'  convocata  dagli  amministratori  della
societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori  delle  azioni  di
partecipazione cooperativa ne faccia richiesta. 
  4. Il rappresentante comune deve provvedere alla  esecuzione  delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare  gli  interessi
comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa  nei
rapporti con la societa' cooperativa. 
  5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali
richiamati dall'articolo  2516  del  codice  civile  e  di  ottenerne
estratti;  ha  altresi'  diritto  di  assistere  all'assemblea  della
societa' e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate  al
fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.