Art. 2.
  1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  le  cessioni  e  le  importazioni  di  prodotti   costituenti
integratori  idro-salini,  condizionati  per  la  vendita al minuto e
consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta  sul
valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
  2.  A  partire  dalla  stessa  data,  per  i  prodotti  suddetti e'
obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno  di  cui  alla
legge  2  maggio  1976,  n.  160;  per  le  giacenze degli oggetti di
chiusura  e  dei  contenitori,  dei  semilavorati  e   dei   prodotti
condizionati  per  la  diretta  vendita  al  minuto,  possedute  alla
medesima  data,  si  applicano,  ai  fini  dell'uso  dello   speciale
contrassegno  di  cui  all'articolo  1 del decreto del Ministro delle
finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231
del  1›  settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello
stesso decreto. Non si da' luogo ad accertamenti ne'  a  rimborsi  di
imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, qualora sia  stata  applicata  disciplina
difforme da quella prevista nel presente comma.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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