Art. 3.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato   in  lire  366.788.000.000  per  l'anno  1991  ed  in  lire
366.787.000.000 per ciascuno degli anni  1992  e  1993,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche  e
fondi nazionali ed internazionali".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI