IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'art.  43  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  87/357/CEE  del
Consiglio  del  25  giugno  1987, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che,  avendo  un
aspetto  diverso  da quello che sono in realta', compromettono la sa-
lute o la sicurezza dei consumatori;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991;
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
   1.  E'  vietata  l'immissione sul mercato, la commercializzazione,
l'importazione, la fabbricazione e  l'esportazione  di  prodotti  che
avendo   un   aspetto   diverso   da  quello  che  sono  in  realta',
compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
   2. Tali  prodotti  sono  quelli  che,  pur  non  essendo  prodotti
alimentari,  hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura,
volume  o  dimensioni  tali  da  far  prevedere  che  i  consumatori,
soprattutto  i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari
e pertanto li portino alla bocca, li succhino o  li  ingeriscano  con
conseguente  rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od
ostruzione del tubo digerente.