Art. 3. I n f o r m a z i o n e 1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorita' competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta. Il Ministero della sanita', previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.