Art. 3.
                       I n f o r m a z i o n e
   1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato
prodotti  oggetto del presente decreto le autorita' competenti di cui
all'art. 2 ne informano il Ministero della sanita'  ed  il  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  fornendo  una
descrizione del prodotto  ed  indicando  il  motivo  della  decisione
adottata o proposta.
   Il  Ministero  della  sanita',  previa  comunicazione al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   fornisce   le
suddette informazioni alla Commissione CEE.