Art. 5.
                           S a n z i o n i
   1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa
od  esporta  prodotti  che,  pur non essendo alimentari, hanno forma,
odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni  tali
da  farli  apparire  come prodotti alimentari cosi' da determinare il
rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei
consumatori, e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato,  con  la  pena  dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da
lire duecentocinquantamila a lire due milioni.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE MICHELIS, Ministro degli  affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI