IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari. 2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.