Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
 
   1. Ai fini del presente decreto si intende: 
     a) per "pubblicita'",  qualsiasi  forma  di  messaggio  che  sia
diffuso,  in   qualsiasi   modo,   nell'esercizio   di   un'attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo  scopo  di
promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione
di opere o di servizi; 
     b) per "pubblicita' ingannevole", qualsiasi pubblicita'  che  in
qualunque modo, compresa la sua presentazione,  induca  in  errore  o
possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e'
rivolta o che essa  raggiunge  e  che,  a  causa  del  suo  carattere
ingannevole,  possa  pregiudicare  il  loro  comportamento  economico
ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente; 
     c) per "operatore pubblicitario", il committente  del  messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui  il
messaggio pubblicitario e' diffuso.