Art. 3 
                       Elementi di valutazione 
 
  1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se  ne  devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare  ai  suoi
riferimenti: 
    a) alle caratteristiche dei beni o dei  servizi,  quali  la  loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo  scopo
gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i risultati e le caratteristiche fondamentali di  prove  o  controlli
effettuati sui beni o sui servizi; 
    b) al prezzo o al modo in cui questo  viene  calcolato,  ed  alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; 
    c) alla categoria, alle qualifiche e  ai  diritti  dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita',  il  patrimonio,  le  capacita',  i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.