Art. 4 
                    Trasparenza della pubblicita' 
 
  1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come  tale;
in  particolare,  la  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa  deve  essere
distinguibile dalle altre forme di  comunicazione  al  pubblico,  con
modalita' grafiche di evidente percezione. 
  2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere  usati
solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle
modalita' della garanzia offerta. Quando la  brevita'  del  messaggio
pubblicitario  non   consente   di   riportare   integralmente   tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un  testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui   siano
riportate integralmente le precisazioni medesime. 
  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.