Art. 7. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorita' garante che siano inibiti gli atti di pubblicita' ingannevole o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. 4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale eisgenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva, l'Autorita' garante, prima di provvedere, richiede il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 6. L'Autorita' provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche' eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole continui a produrre effetti. 7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per il necessario adeguamento. 8. La procedura istruttoria e' stabilita con regolamento da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni. 10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 puo' essere irrogata dall'Autorita' una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire. 11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 12. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.