Art. 7. 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
   1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  istituita
dall'art. 10 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  esercita  le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 
   2.  I  concorrenti,  i  consumatori,  le  loro   associazioni   ed
organizzazioni,  il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che  ne
abbia interesse in relazione ai propri compiti  istituzionali,  anche
su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorita' garante  che
siano  inibiti  gli  atti  di  pubblicita'  ingannevole  o  la   loro
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 
   3.  L'Autorita'  puo'  disporre  con  provvedimento  motivato   la
sospensione provvisoria della pubblicita'  ingannevole,  in  caso  di
particolare   urgenza.   In   ogni    caso,    comunica    l'apertura
dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non
e' conosciuto, puo' richiedere  al  proprietario  del  mezzo  che  ha
diffuso  il  messaggio  pubblicitario  ogni  informazione  idonea  ad
identificarlo. 
   4.  L'Autorita'  puo'  disporre  che   l'operatore   pubblicitario
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di  fatto  contenuti
nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi  legittimi
dell'operatore  pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte   nella
procedura, tale eisgenza risulti giustificata,  date  le  circostanze
del caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene  ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 
   5. Quando il  messaggio  pubblicitario  e'  stato  o  deve  essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero  per  via
radiofonica o televisiva, l'Autorita' garante, prima  di  provvedere,
richiede il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
   6. L'Autorita' provvede con effetto  definitivo  e  con  decisione
motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole accoglie  il  ricorso
vietando la pubblicita' non ancora portata a conoscenza del  pubblico
o la continuazione di quella  gia'  iniziata.  Con  la  decisione  di
accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione  della  pronuncia,
anche   per   estratto,   nonche'   eventualmente,   di   un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire  che  la  pubblicita'
ingannevole continui a produrre effetti. 
   7. Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita',  nell'adottare  i  provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione  un  termine
che tenga  conto  dei  tempi  tecnici  necessari  per  il  necessario
adeguamento. 
   8. La  procedura  istruttoria  e'  stabilita  con  regolamento  da
emanare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge  23
agosto 1988, n. 400, in modo  da  garantire  il  contraddittorio,  la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
   9. L'operatore pubblicitario che non  ottempera  ai  provvedimenti
d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti  adottati
con la decisione che definisce il ricorso  e'  punito  con  l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni. 
   10.  Al  proprietario  del  mezzo  di  diffusione  del   messaggio
pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3
puo' essere irrogata dall'Autorita' una  sanzione  amministrativa  da
due a cinque milioni di lire. 
   11.  I  ricorsi   avverso   le   decisioni   definitive   adottate
dall'Autorita' rientrano nella giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo. 
   12. Ove la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con  provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla  verifica  del  carattere  non
ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei  consumatori
e delle loro associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in  via
giurisdizionale con ricorso  al  giudice  amministrativo  avverso  il
predetto provvedimento. 
   13.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione   del   giudice
ordinario,  in  materia  di  atti  di  concorrenza  sleale,  a  norma
dell'art. 2598 del codice civile.