IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del
Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle
gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni
prodotti in imballaggi preconfezionati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a
maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche
in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle
indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25
ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al
precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in
imballaggi preconfezionati.".