Art. 2. 1. All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, e' aggiunto il seguente numero: "11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000. Il valore e' la massa secca del filo, alla quale e' applicato il tasso di umidita' convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.".