Art. 2.
   1.  All'allegato  I  al decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 871, dopo il  numero  10,  e'  aggiunto  il  seguente
numero:
   "11.  Filati  per  lavori a maglia (valore in g) composti di fibre
naturali (animali, vegetali e  minerali),  di  fibre  chimiche  e  di
miscugli  di  queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 1000.
   Il valore e' la massa secca del filo, alla quale e'  applicato  il
tasso di umidita' convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973,
n. 883, e successive modificazioni.".