Art. 3. 1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI