Art. 3.
1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi
al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi
a quelle previste nel medesimo art. 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI