Art. 3.
   1.  I  prodotti  di  cui  all'art.  2,  immessi  sul mercato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere  immessi
al  consumo  fino  al  loro  esaurimento  e  comunque non oltre il 31
dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi
a quelle previste nel medesimo art. 2.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE MICHELIS, Ministro degli  affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI