Art. 9.
             Incentivi per la cessazione dell'attivita'
  1.  Agli  imprenditori  che  esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilita'  un  solo
autoveicolo  e  ai  soci  di cooperative iscritti nell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata
legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini  e  i
55  se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di
entrata in vigore della presente legge,  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo  41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli
o per complessi di veicoli di massa complessiva  superiore  a  11.500
chilogrammi,  puo'  essere  concessa  la  liquidazione  di un importo
massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni  anno
di   eta'   oltre   il   sessantesimo   se   uomini   ed   oltre   il
cinquantacinquesimo se donne.
  2. L'importo di cui al comma 1 e' liquidato in unica soluzione.  La
liquidazione e' subordinata congiuntamente:
    a) alla cessazione definitiva dell'attivita';
    b)  alla  cancellazione  dall'albo delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della  legge  8  agosto  1985,  n.  443,  e  dall'albo
nazionale  degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui
alla citata legge n. 298  del  1974,  e  alla  conseguente  revoca  e
restituzione   dell'autorizzazione   di  cui  all'articolo  41  della
medesima legge n. 298 del 1974.
  3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono  essere
nuovamente  iscritti  nell'albo  nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.
  4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11,  determina
il  contingente  di  domande  per  il beneficio di cui al comma 1 che
possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le
finalita' del presente  articolo,  come  definite  nel  rispetto  del
principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare
l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge.
  5.  I  percettori  del  beneficio  di  cui  al  comma 1 provvedono,
contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma  2,
alla   restituzione  della  carta  di  circolazione  e  delle  targhe
dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio  del
trasporto   di   cose  per  conto  di  terzi  ovvero,  ove  la  prima
immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di piu'  di  dieci
anni   alla  presentazione  della  domanda  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 1,  alla  radiazione  dell'autoveicolo  dal
pubblico  registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali
ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma  1
e' concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.
  6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi
indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1
del decreto del Presidente dela Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.
  7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai  commi  1  e  5,
esercita  l'autotrasporto  di cose per conto di terzi, e' tenuto alla
restituzione degli importi dei benefici percepiti,  maggiorati  degli
interessi  conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si
applica, altresi', l'articolo 26 della citata legge n. 298 del  1974.
L'autorita'  giudiziaria,  all'atto  della  contestazione  del reato,
dispone il sequestro del veicolo con  il  quale  il  reato  e'  stato
commesso. In caso di condanna, il veicolo e' confiscato.
  8.  Contestualmente  alla concessione del beneficio di cui al comma
1, la patente di guida del beneficiario e' declassata alla  categoria
B. Il titolare non puo', successivamente, conseguire patenti di guida
di categoria superiore.
  9.  Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento
dei contributi previdenziali e' proseguito  d'ufficio  a  carico  del
fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui
all'articolo   2   della  citata  legge  n.  404  del  1985.  Per  la
determinazione  dell'importo  dei  contributi   si   fa   riferimento
all'ottava  classe  di  reddito  di  cui alla tabella A allegata alla
legge 2 agosto 1990, n. 233.
  10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il
Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalita' e i termini  per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.
 
          Note all'art. 9:
             -  Per  il  titolo  della  legge  n.  298/1974 vedi nota
          all'art. 3.
             - Per il testo dell'art. 41 della medesima legge vedi in
          nota all'art. 4.
             -  La  legge  n.  443/1985   reca:   "Legge-quadro   per
          l'artigianato".
             -  Il  comma 1, lettera g), dell'art. 16 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con   D.P.R.   n.
          917/1986,   come  modificato  dall'art.  1  del  D.P.R.  n.
          42/1988, e' il seguente:
             "1. L'imposta  si  applica  separatamente  sui  seguenti
          redditi:
              a)-f) (omissis);
               g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni".
             - L'art. 26 della piu' volte citata legge n. 298/1974 e'
          il seguente:
             "Art.   26  (Esercizio  abusivo  dell'autotrasporto).  -
          Chiunque esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  1  senza
          essere  iscritto  nell'albo,  ovvero continua ad esercitare
          l'attivita' durante il periodo di  sospensione  o  dopo  la
          radiazione  o la cancellazione dall'albo, e' punito a norma
          dell'art. 348 c.p.
             In caso di flagranza di reato, si procede  al  sequestro
          del veicolo".