Art. 9. Incentivi per la cessazione dell'attivita' 1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilita' un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, puo' essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di eta' oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne. 2. L'importo di cui al comma 1 e' liquidato in unica soluzione. La liquidazione e' subordinata congiuntamente: a) alla cessazione definitiva dell'attivita'; b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974. 3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974. 4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalita' del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge. 5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di piu' di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma 1 e' concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni. 6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente dela Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42. 7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi 1 e 5, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresi', l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorita' giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato e' stato commesso. In caso di condanna, il veicolo e' confiscato. 8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma 1, la patente di guida del beneficiario e' declassata alla categoria B. Il titolare non puo', successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore. 9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi previdenziali e' proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento all'ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233. 10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.
Note all'art. 9: - Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 41 della medesima legge vedi in nota all'art. 4. - La legge n. 443/1985 reca: "Legge-quadro per l'artigianato". - Il comma 1, lettera g), dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 42/1988, e' il seguente: "1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a)-f) (omissis); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni". - L'art. 26 della piu' volte citata legge n. 298/1974 e' il seguente: "Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). - Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito a norma dell'art. 348 c.p. In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo".