Art. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attivita' sportive, turistiche e ricreative 1. L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanita' con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. 2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilita' e la fruibilita' delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate. 4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Note all'art. 23: - Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, reca: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e contiene norme di attuazione della legge n. 13/1989, recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". - Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente: "Art. 5 (Imprese turistiche). - Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici".