Art. 25.
                      Accesso alla informazione
                        e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  contribuisce
alla  realizzazione  di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi  e  telefonici  volti  a  favorire  l'accesso
all'informazione  radiotelevisiva  e  alla  telefonia  anche mediante
installazione di decodificatori e di  apparecchiature  complementari,
nonche' mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2.  All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione  di  servizi  radiotelevisivi  o  telefonici  sono
previste  iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e  di
svago e la diffusione di decodificatori.