Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, e' valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Nota all'art. 28: - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 gia' citato in nota all'art. 24 e' il seguente: "Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotte e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facolta' di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalita' e del domicilio del minorato, sara' predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale".