Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni
riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.