Art. 38.
                             Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni,  anche
consorziati  tra  loro,  le  loro  unioni,  le comunita' montane e le
unita' sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833.  Possono  inoltre  avvalersi  dell'opera di
associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni  private
di  assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreche'
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per  la  qualificazione
del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante
la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'
montane,  rilevata  la  presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che  intendano  costituire  cooperative  di  servizi  o
comunita'-alloggio  o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono  erogare  contributi  che  consentano  di   realizzare   tali
iniziative  per  i  fini  previsti  dal  comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo  dell'adeguatezza  dei  progetti  e
delle  iniziative,  in  rapporto alle necessita' dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge.
 
          Nota all'art. 38:
          - Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 gia' citata
          e' il seguente:
          "Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le  prestazioni
          sanitarie  dirette  al  recupero  funzionale  e sociale dei
          soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,  psichiche   o
          sensoriali,  dipendenti  da  qualunque  causa, sono erogate
          dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri  servizi.
          L'unita'  sanitaria  locale,  quando  non  sia  in grado di
          fornire il  servizio  direttamente,  vi  provvede  mediante
          convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
          abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
          indicati dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad  uno
          schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
          il consiglio sanitario nazionale.
          Sono  altresi'  garantite  le  prestazioni  protesiche  nei
          limiti  e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
          secondo comma dell'art. 3.
          Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',   sentito   il
          Consiglio    sanitario   nazionale,   sono   approvati   un
          nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri  per  la
          sua revisione periodica".