Art. 40. 
                         Compiti dei comuni 
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'
montane e le unita'  sanitarie  locali  qualora  le  leggi  regionali
attribuiscano loro la competenza attuano  gli  interventi  sociali  e
sanitari previsti dalla presente legge  nel  quadro  della  normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui  all'articolo  27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 dando priorita' agli interventi  di
riqualificazione, di riordinamento e  di  potenziamento  dei  servizi
esistenti. 
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata  legge  n.
142  del  1990  disciplinano  le  modalita'  di  coordinamento  degli
interventi di cui  al  comma  1  con  i  servizi  sociali,  sanitari,
educativi e di  tempo  libero  operanti  nell'ambito  territoriale  e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con  gli
utenti, da realizzarsi anche nelle forme del  decentramento  previste
dallo statuto stesso. 
 
          Nota all'art. 40:
          - Il testo dell'art. 4 della legge n. 142/1990 gia'  citata
          nella nota all'art. 5 e' il seguente:
          "Art.  4  (Statuti comunali e provinciali). - 1. I comuni e
          le province adottano il proprio statuto.
          2. Lo  statuto,  nell'ambito  dei  principi  fissati  dalla
          legge,     stabilisce    le    norme    fondamentali    per
          l'organizzazione dell'ente ed in particolare  determina  le
          attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  pubblici, le forme della collaborazione fra comuni
          e   province,   della    partecipazione    popolare,    del
          decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni
          ed ai procedimenti amministrativi.
          3.  Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
          il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
          Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la  votazione
          e'  ripetuta  in  successive sedute da tenersi entro trenta
          giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per  due  volte
          il   voto   favorevole   della   maggioranza  assoluta  dei
          consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
          4.   Dopo   l'espletamento   del  controllo  da  parte  del
          competente organo regionale, lo statuto e'  pubblicato  nel
          Bollettino   ufficiale   della  regione,  affisso  all'albo
          pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
          al  Ministero  dell'interno  per  essere   inserito   nella
          raccolta  ufficiale  degli  statuti.  Lo  statuto  entra in
          vigore   il   trentesimo   giorno   successivo   alla   sua
          pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione".