Art. 43. Abrogazioni 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Nota all'art. 43: - L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R.D. n. 576/1928, riguardava l'affidamento alle facolta' mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia, psicologia, nonche' l'affidamento al Ministero della pubblica istruzione dell'assistenza e dell'istruzione dei fanciulli con handicap. - L'art. 415 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. n. 1297/1928, riguardava all'allontanamento definitivo dell'alunno con problemi psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi differenziali. - Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge n. 118/1971 gia' citata, era il seguente: "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita' da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sara' facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".