Art. 6.
                   Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per  la  prevenzione  e  la  diagnosi  prenatale  e
precoce  delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre  1978,
n. 833, e successive modificazioni.
2.  Le  regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre  1978,
n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a)  l'informazione  e  l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonche' sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza,  il  parto,  il  periodo
neonatale  e  nelle  varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione,  negli  ambienti  di  vita  e  di
lavoro,  dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e  la  diagnosi  prenatale  e
precoce  per  la  prevenzione  delle  malattie  genetiche che possono
essere  causa   di   handicap   fisici,   psichici,   sensoriali   di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia  di  eventuali  patologie  complicanti  la  gravidanza  e  la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le  nascite  a
rischio;
g)  nel  periodo  neonatale,  gli  accertamenti  utili  alla diagnosi
precoce delle malformazioni e  l'obbligatorieta'  del  controllo  per
l'individuazione  ed  il  tempestivo  trattamento  dell'ipotiroidismo
congenito,  della  fenilchetonuria  e  della  fibrosi   cistica.   Le
modalita'  dei  controlli e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi  dell'articolo
5,  primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti
possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di  errori
congeniti  del  metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta
la popolazione neonatale;
h) un'attivita' di prevenzione permanente che tuteli  i  bambini  fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili  nido,  delle  scuole  materne  e  dell'obbligo,  per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di  cause  invalidanti  e
con  controlli  sul  bambino  entro  l'ottavo  giorno,  al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni  due  anni  dal
compimento  del  primo  anno  di  vita.  E'  istituito  a tal fine un
libretto  sanitario  personale,  con  le   caratteristiche   di   cui
all'articolo  27  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono
riportati i risultati dei suddetti controlli ed  ogni  altra  notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i)  gli  interventi  informativi,  educativi,  di partecipazione e di
controllo per eliminare  la  nocivita'  ambientale  e  prevenire  gli
infortuni  in  ogni  ambiente  di  vita  e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di  handicap,  con  particolare  riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
 
          Note all'art. 6:
          -  Il  testo  dell'art.  53  della   legge   n.   833/1978,
          sull'istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale, come
          modificato dall'art. 20 del D.L.   12  settembre  1983,  n.
          463,  convertito  con modificazioni dalla legge 11 novembre
          1983, n. 368,  per  effetto  dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre 1985, n. 595, e' il seguente:
          "Art.  53.  - Le linee generali di indirizzo e le modalite'
          di svolgimento delle attivita' istituzionali  del  Servizio
          sanitario  nazionale  sono stabilite con il piano sanitario
          nazionale   in    conformita'    agli    obiettivi    della
          programmazione  socio-economica nazionale e tenuta presente
          l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-
          sanitaria che esistono  nel  Paese,  particolarmente  nelle
          regioni meridionali.
          Il  piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo
          su  proposta  del  Ministro  della  sanita',   sentito   il
          Consiglio sanitario nazionale.
          Il  piano  sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al
          Parlamento ai fini della  sua  approvazione  con  atto  non
          legislativo.
          Contestualmente  alla  trasmissione da parte del Governo al
          Parlamento  del  piano  sanitario  nazionale,  il   Governo
          presenta  al  Parlamento il disegno di legge contenente sia
          le disposizioni precettive ai fini della  applicazione  del
          piano   sanitario   nazionale,   sia   le   norme   per  il
          finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale,
          rapportate alla durata  del  piano  stesso,  con  specifica
          indicazione  degli  importi da assegnare al fondo sanitario
          nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge  e
          dei criteri di ripartizione alle regioni.
          Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano
          sanitario  nazionale, le norme precettive di applicazione e
          le norme di finanziamento pluriennale.
          Il  Governo  adotta  i  conseguenti  atti  di  indirizzo  e
          coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il
          cui  parere  si  intende  positivo  se  non  espresso entro
          sessanta giorni dalla richiesta.
          Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e
          puo' essere  modificato  nel  corso  del  triennio  con  il
          ripetto delle modalita' di cui al presente articolo.
          Il  piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e
          le norme  finanziarie  pluriennali  di  cui  al  precedente
          quinto  comma  sono  approvati  e  trasmessi dal Governo al
          Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del  piano
          precedente,  in  tempo utile per consentirne l'approvazione
          entro il 1 settembre dell'anno stesso.
          Le  regioni  predispongono  e  approvano  i  propri   piani
          sanitari regionali entro il successivo mese di novembre".
          -  Il  testo dell'art. 55 della citata legge n. 833/1978 e'
          il seguente:
          "Art.  55  (Piani  sanitari  regionali).   -   Le   regioni
          provvedono  all'attuazione del servizio sanitario nazionale
          in base ai piani sanitari  triennali,  coincidenti  con  il
          triennio  del  piano  sanitario nazionale, finalizzati alla
          eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e  nelle
          prestazioni nel territorio regionale.
          I  piani  sanitari  triennali  delle  regioni,  che  devono
          uniformarsi  ai  contenuti  e  agli  indirizzi  del   piano
          sanitario  nazionale  di  cui  all'art. 53 e riferirsi agli
          obiettivi  del  programma  regionale  di   sviluppo,   sono
          predisposti  dalla  giunta  regionale, secondo la procedura
          prevista nei rispettivi statuti  per  quanto  attiene  alla
          consultazione  degli  enti locali e delle altre istituzioni
          ed organizzazioni interessate. I piani  sanitari  triennali
          delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120
          giorni prima della scadenza di ogni triennio.
          Ai  contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono
          uniformarsi  gli  atti  e   provvedimenti   emanati   dalle
          regioni".
          -  Il  testo dell'art. 5, primo comma, della medesima legge
          n. 833/1978 e' il seguente: "La  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento  delle attivita' amministrative delle regioni
          in materia sanitaria, attinente ad  esigenze  di  carattere
          unitario,   anche  con  riferimento  agli  obiettivi  della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di efficacia della spesa  sanitaria  nonche'  agli  impegni
          derivanti   dagli  obblighi  internazionali  e  comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si provveda con legge o con atto  avente  forza  di  legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio,  d'intesa  con  il
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale".
          - Il testo dell'art. 27 della piu' volte  citata  legge  n.
          833/1978 e' il seguente:
          "Art.  27  (Strumenti  informativi).  - Le unita' sanitarie
          locali forniscono gratuitamente i cittadini di un  libretto
          sanitario  personale.  Il libretto sanitario riporta i dati
          caratteristici  principali  sulla   salute   dell'assistito
          esclusi  i  provvedimenti  relativi  a trattamenti sanitari
          obbligatori di cui  al  successivo  articolo  33.  L'unita'
          sanitaria    locale    provvede    alla   compilazione   ed
          all'aggiornamento del libretto sanitario personale,  i  cui
          dati  sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
          Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta
          dalla  visita  di  leva.  Nel   libretto   sanitario   sono
          riportati,  a cura della sanita' militare, gli accertamenti
          e le cure praticate durante il servizio di leva.
          Il libretto e' custodito dall'interessato o da chi esercita
          la potesta' o la tutela e puo' essere  richiesto  solo  dal
          medico, nell'esclusivo interesse della protezione della sa-
          lute dell'intestatario.
          Con   decreto   del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio sanitario nazionale, e' approvato il modello  del
          libretto  sanitario  personale  comprendente le indicazioni
          relative all'eventuale esposizione a  rischi  in  relazione
          alle condizioni di vita e di lavoro.
          Con  lo  stesso provvedimento sono determinate le modalita'
          per la graduale  distribuzione  a  tutti  i  cittadini  del
          libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
          (Omissis)".