Art. 10. 
                        Vigilanza e sanzioni 
  1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente
legge. 
  2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da  parte  di  una
impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con
la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
diecimilioni  a  lire  trentamilioni  e   con   la   confisca   delle
attrezzature  e  delle  strumentazioni  utilizzate  per   l'attivita'
illecita. 
  3.  L'esercizio,  da  parte  di  una  impresa,  di   attivita'   di
autoriparazione  di  pertinenza  di  sezioni  del  registro  di   cui
all'articolo 2 diverse da quella in  cui  l'impresa  e'  iscritta  e'
punito, salvo  il  caso  di  operazioni  strettamente  strumentali  o
accessorie  rispetto  all'attivita'  principale,  con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquemilioni  a
lire quindicimilioni e con la confisca  delle  attrezzature  e  delle
strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la  violazione
sia  ripetuta,  si  fa  luogo  alla  cancellazione  dell'impresa  dal
registro di cui all'articolo 2. 
  4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  lire
centomila a lire cinquecentomila.