Art. 10.
Vigilanza e sanzioni
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente
legge.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una
impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle
attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita'
illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di
autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui
all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e'
punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o
accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a
lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle
strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione
sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal
registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire cinquecentomila.