Art. 11. 
Responsabilita' delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 
  1. Ferma restando la responsabilita' civile, le  imprese  esercenti
attivita' di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2,
degli interventi effettuati. 
  2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio  decreto,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie,  e
la  relativa  durata,  che  le   imprese   esercenti   attivita'   di
autoriparazione prestano, obbligatoriamente e  inderogabilmente,  nei
confronti dei committenti, all'atto della  assunzione  dell'incarico,
in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualita'. 
  3. Con il decreto di cui al comma  2  sono  altresi'  stabilite  le
sanzioni  per  l'inadempimento  delle  garanzie  prestate.  Per   gli
inadempimenti di particolare gravita', e' stabilita la sanzione della
sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa  dal
registro di cui all'articolo 2.