Art. 12. Concessione, ad imprese esercenti attivita' di autoripara zione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi. 1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, puo' affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attivita' di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione. 2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonche' le operazioni e le modalita' tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma. 3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito dall'articolo 17 della legge 1' dicembre 1986, n. 870, e con le modalita' di cui ai commi l, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine e' versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione e' conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro. 4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1. 5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonche' le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono deter- minate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio; b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti; c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite. 7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione e' a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma l, che provvedono alla restituzione all'utente. 8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera b) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 9. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e' sostituito dal seguente: "Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e' del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione e' ripetuta". 10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 o di revisioni effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti; b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6.
Note all'art. 12: - L'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, cosi' come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 55 (Revisioni). - Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti. Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee rela- tive al controllo tecnico dei veicoli a motore. I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanita'. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti. Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e' del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione e' ripetuta. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa". - Il testo dell'art. 4 della legge n. 625/1978 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298), cosi' come modificato dall'art. 17 della legge n. 870/1986, e' il seguente: "Art. 4. - Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale: a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale; b) gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola guida; c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati. Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturita' scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione. Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di stu- dio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonche' dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione. Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo. L'art. 5- bis sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e' abrogato". - Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e' il seguente: "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione. 2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara' riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei richiedenti. 4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico degli interessati richiedenti".