Art. 12.
Concessione, ad imprese esercenti attivita' di autoripara zione, di
compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche
dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n.
85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli
uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti,
nelle province individuate con proprio decreto, puo' affidare, in
concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a
motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti,
compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno
carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attivita' di
autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della
presente legge e in possesso delle attrezzature e delle
strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonche' le
operazioni e le modalita' tecniche ed amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma.
3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua
periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma
1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi
sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso
le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma
dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito
dall'articolo 17 della legge 1' dicembre 1986, n. 870, e con le
modalita' di cui ai commi l, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa
legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine
e' versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello
Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione
dell'entrata, la cui denominazione e' conseguentemente modificata con
decreto del Ministro del tesoro.
4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si
accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle
strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la
concessione di cui al medesimo comma 1.
5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le
tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei
rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e
dalle imprese di cui al comma 1, nonche' le tariffe per i controlli
periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono deter-
minate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di
gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla
carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei
rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;
b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione
delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;
c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle
tariffe per le operazioni di revisione eseguite.
7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla
carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e
non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui
al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta
di circolazione e' a disposizione, presso i suddetti uffici, per il
ritiro a cura delle imprese di cui al comma l, che provvedono alla
restituzione all'utente.
8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a
motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione
di cui alla lettera b) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la
carta di circolazione.
9. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del
1959, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
revisione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e'
del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se
la violazione e' ripetuta".
10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca
della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui
al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o
attestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 o di revisioni
effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti;
b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al
comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al
competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della
documentazione di cui al comma 6.
Note all'art. 12:
- L'art. 55 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959,
cosi' come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980 e
come ulteriormente modificato dalla presente legge, e'
cosi' formulato:
"Art. 55 (Revisioni). - Il Ministro dei trasporti
dispone, con propri decreti, la revisione generale o
parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli non producano emanazioni
inquinanti.
Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali,
emanati in applicazione del comma precedente, debbono
essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del
Consiglio o della commissione delle Comunita' europee rela-
tive al controllo tecnico dei veicoli a motore.
I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda
l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con
il Ministro della sanita'.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono
sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di
ritenere che non rispondano piu' ai requisiti di
silenziosita' prescritti.
Gli ispettorati della motorizzazione civile possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli
veicoli.
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla revisione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e' del
pagamento di una somma da lire seicentomila a lire
unmilione se la violazione e' ripetuta.
La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da
chi accerta la contravvenzione ed e' inviata
all'ispettorato presso il quale l'interessato intende
effettuare la revisione; e' restituita, se del caso, dopo
l'adempimento della prescrizione omessa".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 625/1978
(Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le
operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla
legge 6 giugno 1974, n. 298), cosi' come modificato
dall'art. 17 della legge n. 870/1986, e' il seguente:
"Art. 4. - Sono effettuati esclusivamente dagli
impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, con eventuale collaborazione
degli impiegati di cui al secondo comma del presente
articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla
predetta Direzione generale:
a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a
motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei
certificati di abilitazione professionale;
b) gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori
di scuola guida;
c) le visite e prove di autobus di peso complessivo
superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati.
Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7),
10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente
legge, non riservate alla competenza degli impiegati
direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente
articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo
della carriera di concetto della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
muniti del titolo di studio di perito industriale o di
geometra o del diploma di maturita' scientifica, all'uopo
abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito
corso di qualificazione.
Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e
C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo
della carriera direttiva amministrativa della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di
concetto della stessa Direzione generale con titolo di stu-
dio diverso da quelli indicati nel secondo comma del
presente articolo nonche' dagli impiegati del ruolo della
carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, purche' abilitati a seguito di apposito corso di
qualificazione.
Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere
pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento
istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione
alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la
prevista abilitazione a seguito di apposito corso di
qualificazione.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio
decreto, le norme e le modalita' di effettuazione dei corsi
di qualificazione previsti nel presente articolo.
L'art. 5- bis sub articolo unico della legge 16 febbraio
1967, n. 14, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
e' abrogato".
- Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e'
il seguente:
"1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6)
della tabella 3, allegata alla presente legge, possono
essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso
le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro
carico. In tal caso il personale sara' compensato con una
indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10
chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara'
riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto
previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti
richiedessero prestazioni oltre il normale orario
d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il
compenso per lavoro straordinario nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi
precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del
proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese,
stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico
degli interessati richiedenti".