Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui
all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, e le
attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel
registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del
1985.
2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni
dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il
responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima
applicazione della presente legge, il responsabile tecnico puo'
essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-
professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del
titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare
partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione
diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di
cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 50 del testo unico approvato
con R.D. n. 2011/1934 e per il testo dell'art. 5 della
legge n. 443/1985 si veda in nota all'art. 5.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme
sulla documentazione e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme) e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede
all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza
delle modalita' di cui all'art. 20".