Art. 2. 
    Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 
  1. Presso  ogni  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  un  registro  delle  imprese  esercenti
attivita' di autoriparazione. Il registro e'  articolato  in  quattro
sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al  comma  3
dell'articolo 1, e  in  un  elenco  speciale  delle  imprese  di  cui
all'articolo 4. 
  2. L'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione  e'  consentito
esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma  1,
ferme  restando   le   disposizioni   vigenti   comunque   riferibili
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge,  ivi
comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative,  di  tutela
dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 
  3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni  del
registro di cui al comma l, in relazione all'attivita' effettivamente
esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione
che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui
al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di  operazioni
strettamente  strumentali   o   accessorie   rispetto   all'attivita'
principale.