Art. 2.
Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro
sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3
dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui
all'articolo 4.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1,
ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi
comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela
dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del
registro di cui al comma l, in relazione all'attivita' effettivamente
esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione
che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui
al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni
strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita'
principale.