Art. 3.
Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2,
l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione
in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte
autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto
di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per
l'esercizio dell'attivita';
b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti
per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle
approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la
medesima procedura;
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona
del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui
esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del
registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e
tecnico-professionali di cui all'articolo 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro
delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale
viene chiesta l'iscrizione.
2. La perdita di uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1
comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.
3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di
iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni.
4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3
e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la
decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in
sede giurisdizionale.