Art. 3. 
Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  esercenti   attivita'   di
                           autoriparazione 
  1. Ai fini dell'iscrizione nel  registro  di  cui  all'articolo  2,
l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: 
   a) disponibilita' di spazi e di locali, per la  cui  utilizzazione
in  relazione  all'attivita'  siano  state  acquisite  le  prescritte
autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i  veicoli  oggetto
di intervento e le attrezzature e le  strumentazioni  occorrenti  per
l'esercizio dell'attivita'; 
   b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti
per  l'esercizio  dell'attivita',  indicate   in   apposite   tabelle
approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio  decreto,  sentite
le    organizzazioni    sindacali    di    categoria     maggiormente
rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate  con  la
medesima procedura; 
   c) designazione di un responsabile tecnico,  anche  nella  persona
del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita'  per  il  cui
esercizio  e'  richiesta  l'iscrizione  nell'apposita   sezione   del
registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e
tecnico-professionali di cui all'articolo 7; 
   d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il  registro
delle imprese esercenti  l'attivita'  di  autoriparazione  nel  quale
viene chiesta l'iscrizione. 
  2. La perdita di uno o  piu'  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1
comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2. 
  3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle  domande  di
iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni. 
  4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al  comma  3
e' ammesso ricorso al presidente della giunta  regionale;  contro  la
decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in
sede giurisdizionale.