Art. 4. Imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli. 2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.