Art. 5. 
   Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte 
  1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti  attivita'  di
autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa  nel
registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del  testo  unico  delle
leggi sui consigli  provinciali  dell'economia  corporativa  e  sugli
uffici provinciali dell'economia  corporativa,  approvato  con  regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero  nell'albo  delle  imprese
artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In
caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane,  l'imprenditore
deve essere in possesso personalmente di  almeno  uno  dei  requisiti
tecnico-professionali  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  7  della
presente legge.  All'accertamento  dell'iscrizione  dell'impresa  nel
registro  di  cui  all'articolo  2  della  presente  legge,   nonche'
all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa,  dei  requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge  n.  443  del  1985,
procedono le commissioni provinciali per l'artigianato  di  cui  agli
articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985. 
 
          Note all'art. 5:
             - L'art. 50 del testo unico  delle  leggi  sui  consigli
          provinciali   dell'economia   corporativa  e  sugli  uffici
          provinciali dell'economia corporativa, approvato  con  R.D.
          n. 2011/1934, e' cosi' formulato:
             "Art. 50. - In base alle denunce di cui agli articoli 47
          e  48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi
          consigliari, debbono compilare  e  tenere  al  corrente  il
          registro delle ditte della propria circoscrizione.
             Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del
          deposito delle firme di cui all'art. 49.
             Il   registro  delle  ditte  puo'  essere  esaminato  da
          chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e  per
          tale esame nessun diritto e' dovuto".
             - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 10 della legge
          n.     443/1985  (Legge-quadro  per  l'artigianato)  e'  il
          seguente:
             "Art. 2  (Imprenditore  artigiano).  -  E'  imprenditore
          artigiano     colui     che     esercita     personalmente,
          professionalmente e  in  qualita'  di  titolare,  l'impresa
          artigiana,  assumendone  la piena responsabilita' con tutti
          gli oneri  ed  i  rischi  inerenti  alla  sua  direzione  e
          gestione  e  svolgendo  in  misura  prevalente  il  proprio
          lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
             Sono escluse limitazioni alla liberta'  di  accesso  del
          singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio
          della sua professione.
             Sono  fatte  salve  le  norme  previste dalle specifiche
          leggi statali.
             L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di  particolari
          attivita'  che  richiedono  una  peculiare  preparazione ed
          implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti,
          deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
          previsti dalle leggi statali".
             Art.   3   (Definizione  di  impresa  artigiana).  -  E'
          artigiana  l'impresa  che,   esercitata   dall'imprenditore
          artigiano  nei  limiti  dimensionali  di  cui alla presente
          legge,  abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento   di
          un'attivita'  di  produzione di beni, anche semilavorati, o
          di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole  e
          le  attivita'  di  prestazione  di  servizi commerciali, di
          intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
          queste ultime, di somministrazione al pubblico di  alimenti
          e  bevande, solvo il caso che siano solamente strumentali e
          accessorie all'esercizio dell'impresa.
             E'  altresi'  artigiana  l'impresa   che,   nei   limiti
          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
          cui al precedente comma, e'  costituita  ed  esercitata  in
          forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' a
          responsabilita'  limitata  e  per  azioni ed in accomandita
          semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza  dei
          soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
          lavoro  personale, anche manuale, nel processo produttivo e
          che nell'impresa il lavoro abbia  funzione  preminente  sul
          capitale.
             L'impresa  artigiana  puo'  svolgersi  in  luogo  fisso,
          presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei  soci  o
          in   appositi   locali   o  in  altra  sede  designata  dal
          committente oppure in forma ambulante o  di  posteggio.  In
          ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
          una sola impresa artigiana".
             "Art.  4  (Limiti  dimensionali).  - L'impresa artigiana
          puo' essere svolta anche  con  la  prestazione  d'opera  di
          personale       dipendente       diretto      personalmente
          dall'imprenditore artigiano o  dai  soci,  sempre  che  non
          superi i seguenti limiti:
              a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di
          18  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 22 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti;
              b)  per  l'impresa  che  lavora  in  serie, purche' con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un  massimo  di  9
          dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 12 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti;
              c)  per  l'impresa  che svolge la propria attivita' nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32 dipendenti,
          compresi gli apprendisti in numero non superiore a  16;  il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a  condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento   su   misura  saranno  individuati  con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
              d)   per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti;
              e) per le imprese di costruzioni edili: un  massimo  di
          10  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 14 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti.
             Ai  fini  del  calcolo  dei  limiti di cui al precedente
          comma:
              1) non sono computati per un periodo di  due  anni  gli
          apprendisti  passati  in  qualifica ai sensi della legge 19
          gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio  dalla  stessa
          impresa artigiana;
              2)  non  sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
          superino  un  terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
          presso l'impresa artigiana;
              3)  sono  computati  i   familiari   dell'imprenditore,
          ancorche'   partecipanti   all'impresa   familiare  di  cui
          all'articolo 230- bis del codice civile,  che  svolgano  la
          loro     attivita'     di    lavoro    prevalentemente    e
          professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
              4) sono computati, tranne uno, i soci che  svolgono  il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
              5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,
          psichici o sensoriali;
              6)   sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia  la
          mansione svolta".
             "Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). -  E'  istituito
          l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al quale sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo  le  fomalita'  previste
          per  il  registro  delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011.
             La domanda di iscrizione al predetto albo e  le  succes-
          sive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono dagli
          obblighi di cui ai citati articoli  del  regio  decreto  20
          settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle
          ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
             In   caso  di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
          sentenza che  dichiari  l'interdizione  o  l'inabilitazione
          dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'
          conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di  cui  al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque  anni
          o   fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,  sempre  che  l'esercizio   dell'impresa   venga
          assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
          emancipati   o   dal    tutore    dei    figli    minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.
             L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la
          concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle  imprese
          artigiane.
             Le  imprese  artigiane, che abbiano superato, fino ad un
          massimo del 20 per cento e per un periodo non  superiore  a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 4, mantengono l'iscrizione  all'albo  di  cui  al
          primo comma del presente articolo.
             Per  la  vendita  nei  locali  di  produzione, o ad essi
          contigui, dei beni di produzione  propria,  ovvero  per  la
          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
          all'esecuzione dell'opera o alla prestazione  del  servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione amministrativa  di  cui  alla  legge  11
          giugno  1971,  n.  426,  fatte  salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.
             Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o  insegna  o
          marchio,  una  denominazione  in  cui ricorrano riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo comma; lo stesso divieto vale per  i  consorzi  e  le
          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
             Ai trasgressori delle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          sanzione  amministrativa  consistente  nel pagamento di una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle procedure di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.
          689".
             "Art.   9   (Organi   di   rappresentanza  e  di  tutela
          dell'artigianato). - Spetta alle regioni  disciplinare  con
          proprie   leggi  gli  organi  amministrativi  e  di  tutela
          dell'artigianato.
             In questo ambito si dovranno prevedere:
              1) la commissione provinciale  per  l'artigianato,  che
          svolge  le  funzioni  riguardanti  la  tenuta  degli albi e
          l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti  articoli
          2,  3 e 4, nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi
          regionali;
              2) la  commissione  regionale  per  l'artigianato  che,
          oltre  a  svolgere  i  compiti di cui al precedente art. 7,
          provvede  alla  documentazione,  indagine   e   rilevazione
          statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime
          parere  in  merito alla programmazione regionale in materia
          di artigianato".
             "Art. 10 (Commissioni provinciali per l'artigianato).  -
          La  commissione provinciale per l'artigianato e' costituita
          con decreto del presidente della giunta regionale, dura  in
          carica  cinque  anni  ed  e'  composta  da  almeno quindici
          membri.
             Essi  eleggono  il  presidente,   scegliendolo   tra   i
          componenti  titolari  di  impresa  artigiana,  ed  il  vice
          presidente.
             Due terzi dei componenti della  commissione  provinciale
          per   l'artigianato   devono  essere  titolari  di  aziende
          artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
             Nel   terzo   rimanente   dovra'   essere  garantita  la
          rappresentanza   delle   organizzazioni   sindacali    piu'
          rappresentative   dei   lavoratori  dipendenti,  dell'INPS,
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  la  presenza  di
          esperti.
             Le  regioni,  con  apposite leggi, stabiliscono le norme
          relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e
          al  funzionamento   delle   commissioni   provinciali   per
          l'artigianato".